La redazione di “Ermes” è lieta di presentare una breve intervista rilasciata dal professor Leonardo Mellace, docente di “Teorie della cittadinanza e paradigmi di inclusione” presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Gli abbiamo rivolto alcune domande per tentare di indagare il fenomeno della rete, stabilmente radicato nella nostra quotidianità e sospeso tra rischi e opportunità.
Domanda: Che cosa significa oggi essere connessi? E ha ancora senso distinguere tra online e offline?
Risposta:
Per una fase storica determinata, connettersi è stata un’azione volontaria e circoscritta: ci si sedeva davanti a un computer, si stabiliva la connessione, si compiva l’operazione voluta e ci si disconnetteva. C’era un momento in cui si entrava in rete e un momento in cui se ne usciva. È questa la ragione per cui la distinzione tra online e offline allora descriveva con esattezza l’esperienza di chi usava la rete.
Due fattori hanno chiuso quella fase. Il primo è la permanenza della connessione: i dispositivi mobili hanno reso lo stato di connessione la condizione “normale” e la disconnessione l’“eccezione”, sicché non ci si connette più: si è connessi. Il secondo fattore è che una parte crescente del traffico di rete si svolge senza alcun intervento umano, perché elettrodomestici, automobili e dispositivi indossabili comunicano tra loro e con i servizi cui sono collegati: la connessione, in altre parole, non dipende più soltanto da un nostro gesto. Per questo Luciano Floridi ritiene ormai superata quella distinzione e chiama onlife la condizione in cui viviamo oggi, nella quale il confine tra le due dimensioni si è di fatto dissolto.
È una condizione che ha ampliato enormemente le nostre possibilità di informarci, studiare, lavorare e partecipare alla vita pubblica, e che ha reso effettiva, per la generalità delle persone, la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione: una libertà che, per lungo tempo, soltanto chi aveva accesso a un giornale o a un’emittente televisiva o radiofonica poteva esercitare davvero. Proprio perché la rete non è più un luogo separato, però, anche ciò che di dannoso vi accade non resta confinato in rete.
Domanda: In cosa differisce il cyberbullismo dal bullismo tradizionale?
Risposta:
Alla base del bullismo tradizionale e del cyberbullismo si rinviene una medesima logica relazionale, caratterizzata dalla condotta aggressiva di uno o più soggetti nei confronti di una vittima posta in una condizione di debolezza o asimmetria di potere, allo scopo di arrecarle un pregiudizio, umiliarla o determinarne l’esclusione dal gruppo. Le differenze riguardano, tuttavia, le condizioni nelle quali tali condotte si realizzano e le modalità attraverso cui i loro effetti si producono e si propagano.
Nel bullismo tradizionale, la condotta tende a restare confinata in determinati ambienti, come la scuola, sicché allontanarsene può offrire alla vittima una via di fuga, almeno temporanea, dalle vessazioni. Nel cyberbullismo, invece, la mediazione tecnologica toglie all’aggressione ogni confine: può raggiungere la vittima in qualsiasi momento e ovunque si trovi.
C’è poi un altro elemento di distinzione. Fotografie, video e messaggi pubblicati in rete possono essere copiati e ricondivisi, e tornare visibili anche a distanza di anni. Ne consegue che un singolo atto di pubblicazione, anche se il suo autore non lo ripete, può far sì che il danno per la vittima si ripeta nel tempo.
Infine, in rete chi assiste non resta necessariamente estraneo a ciò che accade: condividendo, commentando e reagendo, può contribuire a far circolare i contenuti lesivi e a rafforzare l’emarginazione della vittima. Così si può prendere parte all’aggressione anche in modo indiretto, pur senza cogliere fino in fondo il peso delle proprie azioni.
Il cyberbullismo non si caratterizza, dunque, soltanto per l’impiego di strumenti tecnologici, ma per una diversa configurazione delle coordinate spazio-temporali dell’offesa, della sua persistenza e delle forme di corresponsabilità che possono concorrere alla sua propagazione.
Domanda: Di grande rilievo al giorno d’oggi è la fattispecie della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Di cosa si tratta?
Risposta:
È la condotta di chi invia, pubblica o comunque diffonde, senza il consenso della persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. L’ordinamento italiano la punisce specificamente all’articolo 612-ter del Codice penale. La norma colpisce non soltanto chi diffonde materiale che ha realizzato o sottratto, ma anche chi, avendolo ricevuto da altri, lo rilancia allo scopo di recare danno alla persona ritratta.
Per definire tale fattispecie si ricorre spesso all’espressione giornalistica “vendetta pornografica” o revenge porn. Si tratta, però, di un’espressione fuorviante, anzitutto perché l’elemento della vendetta non è sempre presente e, poi, perché qualifica come pornografico un materiale nato nella sfera dell’intimità e destinato a restarvi, che diventa pubblico soltanto per effetto di una diffusione non consentita. L’espressione “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, adottata dal legislatore nella rubrica dell’art. 612-ter c.p., descrive invece la condotta per ciò che è, senza attribuirle un movente e senza assimilare quel materiale alla pornografia.
L’avvento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa ha sensibilmente aggravato il problema, in quanto chiunque, anche senza particolari competenze tecniche, può produrre immagini e video verosimili a partire da una semplice fotografia. L’articolo 612-ter, costruito su immagini realmente esistenti, si prestava però con difficoltà a coprire contenuti generati artificialmente. Sul punto è allora intervenuta la legge n. 132 del 2025, che ha introdotto l’articolo 612-quater, il c.d. reato di deepfake. La nuova norma, peraltro, non riguarda soltanto i contenuti sessuali, ma punisce chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l’intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Domanda: Che cosa si intende per discorso d’odio? E le piattaforme sono davvero in grado di contrastarlo?
Risposta:
Pur nella consapevolezza che sotto questa etichetta confluiscono pratiche comunicative eterogenee, il discorso d’odio può essere descritto come l’insieme di contenuti volti a incitare all’odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di individui o gruppi percepiti come “altri” o “diversi”, in ragione di caratteristiche personali, etniche, religiose, ideologiche, di genere o di orientamento sessuale. Tali contenuti trovano nella rete un terreno assai fertile, in quanto la possibilità di agire dietro lo schermo, in condizioni di parziale o totale anonimato, contribuisce ad abbassare le soglie di autocontrollo e a incentivare comportamenti aggressivi che, nel contesto di interazioni faccia a faccia, difficilmente troverebbero manifestazione con la stessa intensità.
In risposta, le principali piattaforme digitali, sviluppatesi in contesti giuridici fortemente orientati al principio del free marketplace of ideas (centrato sulla libertà di espressione, più che sui diritti della persona), hanno progressivamente introdotto regole di moderazione e procedure di rimozione per contrastare contenuti illeciti o lesivi, che tuttavia si scontrano con la struttura economica stessa delle piattaforme, le quali, nell’ottica di massimizzare l’interazione degli utenti, tendono a privilegiare contenuti estremi, sensazionalistici o polarizzanti. Ne deriva alloraun’ambivalenza di fondo: da un lato, le piattaforme dichiarano l’intenzione di contrastare l’hate speech, dall’altro, la loro struttura favorisce interazioni di tal tipo, in quanto incentivano la permanenza degli utenti online, da cui le piattaforme social traggono ingenti ricavi economici.
Domanda: Quale crede che sia il miglior modo per reagire alle “patologie” della rete?
Risposta:
C’è chi ritiene che, per arginare gli effetti perversi della rete, sia necessario affidarsi al diritto e ai suoi strumenti sanzionatori, e chi, al contrario, crede che occorra puntare su un percorso educativo e culturale che coinvolga tutti: giovani, famiglie, educatori e istituzioni.
Personalmente ritengo che gli strumenti che intervengono quando il danno si è già prodotto, come mostra l’esperienza degli ultimi anni, non siano sufficienti, perché quasi mai toccano le ragioni per cui certi comportamenti si determinano. Per questo penso che si debba incidere sul piano educativo, senza che ciò significhi però mettere da parte il diritto. Occorre piuttosto affiancargli un’“educazione digitale”, in grado di generare competenze critiche, etiche e relazionali indispensabili per “abitare” consapevolmente la rete.
In concreto, educare alla rete significa insegnare a verificare l’attendibilità di una fonte, a capire secondo quali criteri gli algoritmi selezionano ciò che vediamo, a riflettere prima di condividere un contenuto che riguarda qualcun altro. E significa, soprattutto, far comprendere che la mediazione tecnologica non attenua in alcun modo le regole di rispetto della vita di tutti i giorni.

0 Commenti