1) Quali sono a tuo avviso le ragioni principali per votare no?
La legge di riforma modifica diverse disposizioni contenute nel titolo IV della Costituzione e l’effetto a cui aspira è la c.d. Separazione delle carriere, che, di fatto già esiste e che non bisogna confondere con la separazione delle fasi processuali, principio importante che anima il nostro sistema processuale. La legge, negli articoli 1 e 2, va a modificare, aggiungendo alcuni incisi, gli articoli 87 comma 10 e 102 comma 1 della Costituzione e prevede l’istituzione di un Consiglio superiore per la magistratura requirente accanto a quello per la magistratura giudicante. Tra le diverse motivazioni che negli ultimi tempi sono state menzionate per contrastare la validità della legge, vi è sicuramente quella che parte dal dato testuale poiché la norma, nel complesso, appare generica e piuttosto laconica, e successivamente sarà una legge ordinaria a definire alcuni aspetti fondamentali che incidono sulla posizione dei magistrati. Inoltre, fondata su una sostanziale “scissione” la legge non è interpretata come necessaria, in quanto nel nostro sistema esistono già delle regole che definiscono in modo limitativo il passaggio da una carriera ad un’altra; da ultimo modificata anche dalla Riforma Cartabia, che ne ha previsto il passaggio una sola volta nell’arco dell’intera carriera dei magistrati, fermo restando il cambiamento del Distretto di Corte d’Appello e in procedimenti completamenti diversi, perciò scongiurando il rischio di qualsiasi tipo di commistione. Altresì, le più sostenute esigenze di rimuovere situazioni di colleganza, apparirebbe non logiche poiché, l’esistenza di condizionamenti da un giudice ad un altro, o tra colleghi, non è tramite una distinzione delle loro carriere che sembrerebbe fattibile, considerando che giudici di primo grado possono essere colleghi anche dei giudici di appello etc. Bisognerebbe, allora attuare una separazione anche per quanti sono i gradi di giudizio? Tuttavia, nonostante la riforma intenda sdoppiare l’organo che presidia l’indipendenza della magistratura, a conferma della netta divaricazione che vuole imprimere, è comunque possibile che ove esistenti, tali condizionamenti, continuerebbero ad esistere soprattutto ove permangono in altri ambiti dell’amministrazione della giustizia. A tal proposito, possiamo considerare l’altro tassello proposto, ovvero la creazione di un’Alta Corte disciplinare che si sostituisce alla sezione presso il CSM. Pur presentandosi come una creazione di validità, nella formulazione legislativa si colgono alcune contraddizioni ovvero, i componenti verranno scelti a sorteggio tra quanti abbiano svolto funzioni “giurisdizionali di legittimità” , perciò si rischia di creare una gerarchia tra magistrati poiché non tutti possono valutare disciplinarmente l’operato degli altri, ma solo coloro che abbiano svolto alcune funzioni. Questo è un passaggio che potrebbe creare alcune problematiche di compatibilità rispetto al principio per cui: “ I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni” (art. 107. Comma 3). Inoltre, il nuovo organo, nell’esercizio delle sue funzioni disciplinari non subisce quella distinzione tra magistratura requirente e giudicante finendo con il riproporre quella situazione di partenza che la stessa riforma intende superare. Altresì, le stesse decisioni sono ricorribili dinanzi allo stesso organo, in assenza dei componenti che hanno adottato la decisione. All’evidenza, si rischia di costituire un organo ove ciascuno diviene giudice di appello dell’altro.
2) Pensi che questa riforma incida davvero sull’efficienza della giustizia o più sull’impatto istituzionale e simbolico?
Certamente è una riforma animata da spirito simbolico e propagandistico. Molti cittadini pensano che questa riforma sia fioriera di grandi soluzioni per i grandi problemi che pervadono la giustizia in Italia, dalla lungaggine dei processi alla mancanza di organico, per citarne alcuni. Ciò è dovuto, tra le altre cose, al fatto che il popolo è chiamato a “pronunciarsi” su alcune questioni fortemente tecniche e teoriche e di cui spesso si va in contro a confusioni di tipo terminologico. È evidente l’impatto sul piano istituzionale, basta considerare le modifiche che verranno apportate alla Costituzione, dirette a ridisegnare la conformazione della magistratura tramite l’aggiunta di altri organi. Bisogna evidenziare che la riforma è stata ridotta ad una mera questione di colore politico, sebbene lo spirito che avrebbe dovuto animare una legge di questa portata era quello di assoluta indipendenza (per rimanere in tema) perché l’amministrazione della giustizia non può essere una questione meramente politica ma dovrebbe essere gestita per come accolta nella nostra Costituzione, che richiama il potere giudiziario come un potere distinto e separato da quello legislativo ed esecutivo ed in quanto tale, deve essere amministrato nell’interesse dei cittadini e della salvaguardia della democrazia. Inoltre, le riforme costituzionali non dovrebbero essere di parte, ma frutto del compromesso e dell’incontro delle diverse istanze, come è stato negli anni della Costituente.
3) Dal punto di vista costituzionale quali sono i maggiori rischi della separazione delle carriere?
I cambiamenti prospettati hanno un impatto chiaramente costituzionale. I rischi percepiti sotto questo punto di vista sono diversi, partendo, innanzitutto dall’adeguamento delle leggi sull’ordinamento alle norme costituzionali, essendo un compito arduo nonché possibile terreno e di incompatibilità. Inoltre, nell’ordinamento il pubblico ministero è sempre stato individuato come un “organo di giustizia” , il quale, almeno in via teorica, non deve schierarsi aprioristicamente e con pregiudizio contro l’accusa, ciò testimoniato dal fatto che su di esso incombe un obbligo di lealtà processuale. Tra le altre cose, il nostro sistema ha accolto il modello che configura il PM come un rappresentante della legge, per evitare qualsiasi forma di controllo e dipendenza politica, e soprattutto definito come un magistrato con garanzie di indipendenza simili a quelle dei giudici. Di fatto, uno dei dubbi che ha sollecitato il testo della riforma è stato proprio di correre il rischio di pregiudicare questo assetto e tale modello di pubblica accusa. Siamo sempre stati abituati a ragionare in termini di una Costituzione rigida, ma, come dimostrato dall’iter della stessa legge in esame, ormai nella prassi italiana, è diventata terreno di potere e di scambio. Nell’intento dei costituenti del ‘48 vi era sicuramente l’idea di fare della Costituzione un patrimonio “sicuro”, sovraordinato e argine ai rischi di derive, tant’è che, consci della mutevolezza del diritto, avevano ben pensato di inserire possibilità di revisione attraverso una procedura diversa e aggravata alla luce del suo carattere “fondamentale”, probabilmente perché modificare la carta costituzionale significa necessario dibattito e ampie discussioni nonché sensibilità e ponderazioni di un certo tipo. Ma, negli ultimi tempi, i diversi titoli della Carta sono diventati terreno di modifiche grossolane e frettolose, talvolta ad uso e costume delle parti politiche, senza dialogo ma con modifiche unilaterali. Per concludere voglio ricordare le parole di Pietro Calamandrei, tratte da “L’Elogio dei giudici scritto da un avvocato”: “fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell’accusa dovrebbe essere parziale al pari di un avvocato; e, come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato senza passione, giudice senza imparzialità: questo è l’assurdo psicologico.. […]
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