1) Quali sono a tuo avviso le ragioni principali per votare sì?
Il 22 e il 23 marzo 2026, noi italiani, saremmo chiamati al referendum popolare riguardo alla modificazione degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione che avverrà, in caso di vittoria del sì, grazie al testo di legge costituzionale denominato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Prima di parlare degli effetti pratici di tale riforma, è importante capire come funzionano le dinamiche riguardanti i magistrati oggi giorno. L’organo della magistratura, infatti, è un organo indipendente dai poteri dello Stato composto da magistrati giudicanti (giudici) e magistrati requirenti (PM). L’organo di amministrazione dei magistrati, sia requirenti che giudicanti, è il c.d. CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), che ha il ruolo di adottare provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati e quindi si occupa di gestire: assunzioni mediante concorso pubblico, procedure di assegnazione e trasferimento dei magistrati, promozioni e cessazioni di servizio. Inoltre, ha il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Il CSM è presieduto, al fine di garantirne l’indipendenza, dal Presidente della Repubblica e dal Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione. Il CSM, al momento, per quanto riguarda gli altri componenti, è composto da altri 30 membri: un terzo da professori universitari o avvocati con 15 anni di anzianità, eletti in seduta comune dal Parlamento (c.d. quota laica), e i restanti due terzi dalla quota c.d. togata, eletta in egual modo da tutti i magistrati requirenti e giudicanti. Le cariche elettive del CSM hanno una durata di quattro anni e con divieto di immediata rieleggibilità. Il cuore operativo del Consiglio Superiore della Magistratura batte attraverso un meccanismo a due velocità. Da un lato vi è il lavoro quotidiano delle nove Commissioni, che fungono da motori istruttori: studiano le pratiche, analizzano i fascicoli e preparano le proposte. Dall’altro lato vi è il Plenum (l’Adunanza Plenaria), l’organo nel quale queste proposte approdano per essere discusse e trasformate in decisioni vere e proprie. Al Plenum partecipano tutti i membri, sia quelli eletti dai magistrati (togati) sia quelli eletti dal Parlamento (laici), oltre ai vertici della Cassazione. Solitamente è il Vicepresidente a guidare i lavori, anche se il Capo dello Stato, che è il Presidente di diritto, può decidere di farlo in qualsiasi momento. Tuttavia, vi è un’eccezione importante a questo schema: la Sezione Disciplinare. A differenza del resto del Consiglio, questa sezione non prende decisioni amministrative, ma agisce come un vero e proprio giudice. È composta da sei membri (quattro magistrati e due laici, tra cui il Vicepresidente che la presiede) e si occupa di valutare la condotta dei magistrati. Proprio perché le sue sentenze hanno natura giurisdizionale, non sono definitive: chi riceve una sanzione può infatti fare ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2) Dal punto di vista costituzionale, quali sono i maggiori benefici della separazione delle carriere?
L’obiettivo del provvedimento è quello di separare, in modo netto, le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti al fine di garantire il “giusto processo” e la terzietà del giudice. Ciò non dovrebbe stupire, poiché questa rappresenta una necessità impellente per qualunque cittadino che un giorno potrebbe ritrovarsi in una qualunque aula di tribunale sotto processo. La terzietà dei giudici non è una necessità recente: lo sappiamo grazie al lascito del diritto romano, in cui, in epoca imperiale, si passò da un processo di tipo inquisitorio a un processo di tipo accusatorio, nel quale chi accusa è necessariamente distinto e privo di legami con chi giudica. Questo principio è oggi ripreso dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della CEDU. Con la separazione delle carriere, quindi, si punta a garantire al cittadino la terzietà e l’imparzialità del giudice rispetto alle parti in giudizio. Ciò avverrà mediante varie modificazioni, in particolare all’art. 104 Cost., che prevedono la separazione del CSM in due organi distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente. Questa separazione serve a distinguere nettamente la casta dei magistrati che accusano da quella di coloro che giudicano, rendendole indipendenti tra loro e garantendo ai cittadini maggiori tutele in termini di imparzialità. Considerato inoltre che la magistratura è composta da un numero relativamente ridotto di soggetti (circa 9000/9600 magistrati su tutto il territorio nazionale), con il tempo è inevitabile che si instaurino rapporti personali e professionali. Di conseguenza, risulta necessaria una separazione diretta quantomeno dell’organo di controllo, cioè il CSM. Per di più, viene modificato il sistema elettivo delle cariche che costituiscono il CSM, sia per la quota laica sia per la quota togata, introducendo il criterio del sorteggio. Il Parlamento in seduta comune estrarrà a sorte i componenti della quota laica tra avvocati e professori di diritto con almeno quindici anni di anzianità, mentre i magistrati, ciascuno per il proprio CSM, estrarranno a sorte i restanti componenti. Questo cambiamento è finalizzato a indebolire le correnti che dominano i vertici della magistratura. Con l’introduzione del sorteggio si favorisce una progressione di carriera basata sul merito, riducendo favoritismi e ingiustizie legate all’appartenenza correntizia. L’obiettivo è eliminare l’influenza politica all’interno della magistratura e garantire valutazioni fondate su criteri oggettivi. Inoltre, viene istituita un’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti. L’Alta Corte è composta da quindici membri, selezionati attraverso un sistema misto di nomina e sorteggio, volto a garantire un equilibrio tra le diverse estrazioni professionali. Il Presidente dell’Alta Corte deve essere scelto tra i membri di nomina presidenziale o parlamentare, escludendo quindi i magistrati da tale ruolo, al fine di garantire una maggiore indipendenza. I giudici restano in carica per quattro anni e le decisioni possono essere impugnate anche nel merito. Il ricorso viene esaminato da un collegio diverso da quello che ha emesso la prima decisione, assicurando la massima oggettività. Oggi il CSM svolge sia il ruolo di datore di lavoro sia quello di giudice dei magistrati. L’Alta Corte, invece, garantisce un giudizio di terzietà, con una composizione mista e una presidenza laica. La possibilità di impugnare le sentenze anche nel merito rappresenta una delle garanzie più forti introdotte dalla riforma.
3) Pensi che questa riforma incida davvero sull’efficienza della giustizia o più sull’impatto istituzionale e simbolico?
Questa è la madre di tutte le battaglie della riforma. Il SÌ sostiene che chi accusa (Pubblico Ministero) e chi giudica (Giudice) debbano avere percorsi professionali distinti e separati fin dall’inizio, non soltanto funzioni diverse. Attualmente, PM e giudici sono colleghi: vincono lo stesso concorso, condividono spesso gli uffici, eleggono gli stessi rappresentanti al CSM e possono passare da una funzione all’altra. Secondo i sostenitori del SÌ, ciò crea una vicinanza culturale che rischia di compromettere la terzietà del giudice. I sostenitori del NO temono invece che la separazione delle carriere possa trasformare il PM in un “superpoliziotto” o in un soggetto dipendente dall’Esecutivo. Tuttavia, tale timore è considerato infondato, poiché la riforma mantiene l’obbligatorietà dell’azione penale e l’indipendenza del Pubblico Ministero. Separare le carriere non significa ridurre l’autonomia del PM, ma evitare che egli abbia un accesso privilegiato al giudice. Il sorteggio dei membri del CSM e dell’Alta Corte mira a spezzare il legame tra eletti e correnti, favorendo una magistratura in cui si fa carriera per merito e non per fedeltà. La giustizia disciplinare domestica del CSM ha spesso prodotto sanzioni lievi o nulle; l’Alta Corte, invece, garantisce responsabilità e imparzialità, aumentando la fiducia dei cittadini. Votare SÌ significa volere una giustizia moderna ed europea: un sistema in cui chi sbaglia paga davanti a un giudice terzo, in cui la carriera si fonda sul merito e in cui il cittadino non si trova di fronte a un muro compatto tra accusa e giudizio. È un passo necessario per ripristinare la fiducia tra cittadini e istituzioni.
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